Città del Cinema
  Associazione Culturale- Via San Dalmazzo 24, 10122 Torino - t. / fax +39 011 5172820 info@cittadelcinema.it
 

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L'associazione > Premio fotogramma granata dell’anno 2008

Statuto dell'Associazione La Città del Cinema


Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Articolo 1
È costituita l’associazione “La Città del Cinema” con sede in Torino, via San Dalmazzo n. 24.

Articolo 2

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’anno sociale inizia il 1° (primo) gennaio di ogni anno solare e termina il 31 (trentun) dicembre.

Articolo 3
L’Associazione non ha fini di lucro e la sua attività non può subire condizionamenti partitici, economici, confessionali che siano in contrasto con le norme del presente Statuto.

Articolo 4
Scopo dell’associazione è quello di svolgere attività di animazione culturale nel campo delle comunicazioni di massa e interattive volta alla formazione intellettuale e morale dei propri soci o della collettività mediante manifestazioni con proiezioni di films, video, dibattiti, corsi, conferenze, pubblicazioni e qualsiasi altra attività direttamente o indirettamente collegata con lo scopo sociale.
 
A tal fine la Società di propone, in particolare, di svolgere le seguenti attività:
 
1) realizzazione e gestione di siti Internet;
 
2) realizzazione di sistemi di gestione iconografica informatizzata e della comunicazione interattiva;
 
3) informatizzazione degli archivi e degli schedari;
 
4) servizi di tipo informatico (inserimento ed elaborazione dati con creazione dei relativi programmi, gestione reti locali, consulenze, corsi e simili) mediante l’utilizzo di tutte le apparecchiature e tecnologie che si rendano necessarie;
 
5) gestione ed edizione con qualunque sistema di comunicazione di elaborati di informazione, cultura, spettacolo, rivolti alla collettività, programmi culturali, ricreativi e di informazione democratica, rivolti alla collettività, in particolare a mezzo di onde elettromagnetiche o qualsiasi altro mezzo audiovisivo, televisivo, via cavo, via telefonica o telematica e multimediale in genere, sia per via diretta che a mezzo stampa;
 
6) attività editoriali inerenti alle finalità istituzionali, in particolare impaginazione grafica di stampati commerciali, brochure, pubblicazioni; realizzazione e vendita di pubblicazioni a carattere scientifico e didattico, libri, periodici, opuscoli e stampati;
 
7) progettazione e realizzazione di guide, cataloghi, opuscoli, materiale informativo e pubblicazioni varie nell’ambito dei beni culturali, a stampa e con mezzi informatici;
 
8) gestione, trattamento e conservazione di materiale documentale, sia manuale che elettronico, compresa l’attività di microfilmatura, acquisizione e archiviazione ottica e compresa la gestione ed elaborazione dati in genere;
 
9) servizi per l’inventariazione, elaborazione, conservazione, organizzazione, consultazione e catalogazione del patrimonio cinematografico, bibliografico, archivistico, artistico e culturale;
 
10) servizi per l’attività di ricerca e sondaggi statistici (coordinamento, organizzazione e deposito di strumenti e documentazione);
 
11) formazione ed aggiornamento del personale addetto alle attività suddette, nonché quello della scuola, allo scopo di ampliare la qualificazione e l’informazione professionale, anche attraverso l’attivazione di corsi e laboratori;
 
12) servizi di consulenza per le comunicazioni, marketing, turismo, immagine pubblicitaria, ricerche di mercato, formazione, organizzazione di mostre, manifestazioni, gestione di eventi nel campo culturale, artistico, sociale e simili; elaborazione, produzione e formazione di prodotti editoriali, nonché assunzione di rappresentanze negli ambiti precedentemente indicati;
 
13) produzione e gestione di servizi di consulenza, assistenza e supporto didattico, scientifico ed artistico, rivolta agli utenti del mondo accademico, scolastico, professionale e sociale;
 
14) gestione di fiere, stands, conferenze stampa, manifestazioni di ogni genere, meetings, convegni ed eventi di vario tipo compresi i servizi di interpretariato, traduzioni, sbobinature e simili;
 
- servizi sociali, quali biblioteche di consultazione e prestito, servizi di reference e reception;
 
15) valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed europeo pubblico, privato ed ecclesiale, soprattutto quello museale, archivistico, librario, artistico, archeologico, storico, folkloristico, ambientale e naturalistico; allestimento e riallestimento di sedi museali compresa la creazione e gestione, nell’ambito di musei e sedi espositive, di servizi editoriali e di vendita riguardanti le riproduzioni di beni culturali e la cinematografia in genere e l’organizzazione di percorsi e visite guidate;
 
16) censimento, schedatura, catalogazione e allestimento di beni librari, archivistici, mobili e immobili;
 
17) organizzazione e promozione di iniziative, quali ad esempio dibattiti, convegni, corsi di formazione, manifestazioni culturali, ricerche su problematiche culturali, psicologiche, pedagogiche e sociali emergenti dal mondo contemporaneo;
 
L’Associazione, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 5
L’Associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell’atto costitutivo e da quanti, aventi i requisiti prescritti, vi aderiranno in seguito, secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Soci

Articolo 6
I Soci si distinguono in ordinari, onorari e fondatori.

Articolo 7
I Soci ordinari per divenire tali devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
 
La domanda di ammissione del Socio comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto, di tutte le sue eventuali modifiche, l’impegno al pagamento della quota annuale prevista a favore dell’Associazione, entro un mese dalla data di comunicazione della delibera di ammissione; nonché l’obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli Organi Sociali in base allo Statuto.
 
Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può deliberare l’ammissione o la reiezione della domanda di ammissione. Il Segretario dell’Associazione provvede all’iscrizione del nuovo Socio nel libro dei Soci all’atto del versamento della quota annuale.
 
Soci onorari sono coloro che hanno particolari benemerenze nel settore della comunicazione sociale e sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei Soci ordinari salvo il versamento della quota sociale annuale.
 
Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Essi hanno tutti i doveri dei Soci ordinari salvo l'obbligo di fare la domanda di ammissione e in aggiunta a tutti i diritti dei Soci ordinari hanno anche i diritti di cui ai seguenti articoli 8, 11, 13 e 16.

Articolo 8
La qualifica di Socio si perde per:
 
a) recesso del Socio;
 
b) motivata esclusione decisa dal Consiglio Direttivo;
 
c) decadenza, quando il Socio non versa la quota sociale annuale entro un mese dal termine dell’anno sociale e, per i Soci onorari, automaticamente per decorrenza dal termine dell’anno sociale;
 
d) per scioglimento dell’Associazione.
 
Per l'esclusione di un Socio fondatore ai sensi del punto b) del presente articolo è necessaria l'unanimità dei voti del Consiglio Direttivo.

Organi sociali – Patrimonio

Articolo 9
Sono organi dell’Associazione:
 
a) l’Assemblea dei Soci;
 
b) il Consiglio Direttivo;
 
c) il Presidente;
 
d) il Vice Presidente;
 
e) il Segretario
 
f) il Collegio dei Revisori.

Articolo 10
Tutti i Soci, di presenza o con delega scritta, senza distinzione di categoria, hanno diritto a partecipare all’Assemblea dei Soci.
 
Ogni Socio ha diritto a un voto e può essere delegatario di non più di due deleghe. I Soci che non hanno pagato la quota sociale annuale quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea anche se all’interno del periodo di un mese previsto dall’articolo 7), conservano il diritto di partecipazione ma non il diritto di voto.
 
L’Assemblea generale dei Soci deve essere convocata dal Presidente ogni anno entro il 30 (trenta) aprile, per l’approvazione dei bilanci e del programma annuale di attività.
 
La delibera di approvazione del bilancio potrà essere effettuata entro il 30 - trenta - giugno per comprovati motivi relativi alla struttura ed all'oggetto dell'associazione.
 
L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci o su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo.
 
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione, che sarà possibile decorsa mezz’ora dalla prima, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei voti, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 16 . In caso di parità dei voti, i voti dei Soci Fondatori conteranno doppio; in caso di ulteriore parità di voti la deliberazione si intende respinta.
 
L’Assemblea dei Soci elegge, ogni tre anni, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, con un sistema di voto per cui ogni Socio può indicare solo due terzi dei nomi da eleggere e nel rispetto della riserva di nomina a favore dei Soci Fondatori di cui al successivo articolo 11.

Articolo 11
ll Consiglio Direttivo è composto da tre consiglieri che durano in carica tre anni ovvero fino all'approvazione da parte della Assemblea del terzo bilancio annuale e possono essere rieletti, I Consiglieri del Consiglio Direttivo, che per il primo mandato sono scelti tra i Soci fondatori e successivamente almeno due tra i Soci Fondatori ("riserva di nomina") ed uno tra tutti gli altri Soci.
 
La riserva di nomina a favore di Soci Fondatori vale sino a quando resteranno in vita almeno due Soci Fondatori e solo nel caso in cui i Soci Fondatori nominati non declinino di loro volontà la nomina al Consiglio Direttivo.
 
I Soci eletti dall'Assemblea nominano nel loro seno un Presidente nel rispetto dell'articolo 13, un Vice Presidente e un Segretario
 
In caso di dimissioni, nel corso del mandato triennale, di componenti il Consiglio Direttivo, il medesimo procederà alla sostituzione mediante cooptazione dei primo dei non eletti nel rispetto della riserva di nomina riconosciuta ai Soci Fondatori.
 
Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni e/o Comitati con funzioni consultive e promozionali per il miglior perseguimento degli scopi sociali dell’Associazione.

Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di un consigliere. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri. Ogni consigliere ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
 
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione atti al conseguimento degli scopi sociali. Ad esso compete approvare il bilancio consuntivo e se necessario uno preventivo, provvedere al reperimento degli introiti mediante la determinazione della quota sociale annua e richiedere contributi ad Enti o cercare altre risorse per fronteggiare le spese ordinarie e straordinarie prevedibili.
 
Il Segretario ha ordinariamente anche la funzione di Tesoriere e cura la preparazione del bilancio annuale dell’Associazione di concerto con i consiglieri del Consiglio Direttivo.

Articolo 13
La carica di Presidente spetta al più anziano dei Soci Fondatori eletti al Consiglio sino a quando è in vigore la riserva di nomina di cui all'articolo 11 precedente, e successivamente al più anziano tra i gli altri Soci eletti, salvo diverso accordo preso alla unanimità del Consiglio.
 
Il Presidente è responsabile dell’attività dell’Associazione, del suo coordinamento e della sua organizzazione, dei rapporti esterni, della rispondenza delle attività, sia sul piano politico-culturale, sia sul piano economico, alle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
 
Il Presidente ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione delle iniziative. In particolare il Presidente potrà assumere obbligazioni di qualunque genere, potrà riscuotere da chiunque somme a qualsiasi titolo elargite all’Associazione e per qualunque ammontare, rilasciandone liberatoria quietanza sia ai privati che agli Enti Pubblici; potrà aprire conti correnti presso banche ed istituti di credito e utilizzare gli eventuali scoperti che le banche o gli istituti di credito dovessero accordare; potrà emettere e girare assegni ed effetti cambiari, effettuare qualsiasi operazione bancaria e su conti correnti postali.
 
La firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, spettano al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Articolo 14
Il collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti con un mandato elettivo di tre anni, ovvero fino alla approvazione da parte della assemblea del terzo bilancio annuale. I membri del Collegio sono eletti dall'assemblea dei soci scelti tra tutti i Soci, compresi i Soci fondatori che non abbiano cariche sociali, ed anche tra non soci.
 
L’Assemblea dei Soci dopo la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, provvederà alla nomina dei cinque componenti il Collegio di cui i primi tre eletti saranno effettivi e i rimanenti supplenti. I tre membri effettivi procederanno, nel loro seno, alla nomina del Presidente del Collegio.
 
La carica di Revisore non comporta alcun emolumento.
 
I Revisori possono essere rieletti e partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15
Il patrimonio o fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote sociali versate dai Soci e da ogni altro contributo, lascito, donazioni e simili. Finché l’Associazione perdura il singolo Socio non può chiedere la divisione del fondo comune e se il Socio cessa di aderire all’Associazione, per qualsiasi causa, non può ottenere una separata liquidazione del fondo comune sul quale perde ogni diritto.

Varie

Articolo 16
Per modificare lo Statuto occorre la presenza in Assemblea della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 
Per approvare modifiche allo Statuto su materie per le quali i due terzi dei Soci Fondatori richiedano una diversa maggioranza, occorre in Assemblea il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli Associati.
 
Per modificare l'articolo 11 del presente Statuto sarà necessaria l'unanimità dei Soci Fondatori ed il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli Associati.

Articolo 17
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre in Assemblea il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento dell’Associazione tutti beni, pagate le passività, saranno devoluti ad Enti culturali o Associazioni riconosciute che svolgano attività o si prefiggano scopi analoghi a quelli perseguiti dall’Associazione.

Articolo 18­
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, sarà provveduto mediante regolamento ed in mancanza si rinvia alle norme di legge in materia.